Responsabilità penale dei medici, colpa grave e diritto al risarcimento: le novità previste dal disegno di legge approvato dalla Camera.
Quando un paziente subisce un danno durante un trattamento sanitario, una delle questioni più delicate riguarda l'individuazione delle responsabilità. Non ogni complicanza costituisce un errore medico, ma quando un danno deriva da una condotta colposa possono sorgere conseguenze sia penali sia civili.
Il 28 ottobre 2026 la Camera dei deputati ha approvato un disegno di legge che interviene proprio su questo equilibrio, modificando le regole relative alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie.
Ma cosa cambierebbe concretamente per i medici e, soprattutto, per i pazienti che subiscono un danno?
La responsabilità penale del medico: cosa prevede oggi la legge
La disciplina attuale trova uno dei suoi principali riferimenti nella legge n. 24 del 2017, conosciuta come legge Gelli-Bianco.
L'articolo 590-sexies del Codice penale disciplina una specifica causa di esclusione della punibilità in relazione a fatti di omicidio colposo o lesioni personali colpose commessi nell'esercizio dell'attività sanitaria.
La norma vigente riguarda l'imperizia e il rispetto delle raccomandazioni contenute nelle linee guida adeguate al caso concreto o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali.
La Corte di cassazione ha inoltre precisato i limiti applicativi della disposizione, distinguendo le ipotesi di colpa lieve da quelle di colpa grave.
Cosa cambierebbe con il disegno di legge?
Una delle principali novità riguarda la riscrittura dell'articolo 590-sexies del Codice penale.
Secondo il testo proposto, quando il professionista sanitario rispetta linee guida o buone pratiche clinico-assistenziali adeguate alle specificità del caso concreto, sarebbe punibile soltanto per colpa grave.
La novità è l'estensione della disciplina anche alle condotte riconducibili a negligenza e imprudenza, oltre all'imperizia.
Si tratta di una modifica significativa rispetto all'attuale formulazione normativa.
Questo non significa, tuttavia, che ogni errore medico verrebbe automaticamente giustificato. La corretta applicazione delle raccomandazioni cliniche e la valutazione della gravità della colpa rimarrebbero determinanti.
Carenza di personale e difficoltà organizzative: nuovi criteri per valutare la colpa
Il disegno di legge propone anche l'introduzione dell'articolo 590-septies del Codice penale.
La disposizione individua una serie di circostanze delle quali tenere conto nell'accertamento della colpa del professionista sanitario e del suo grado.
Tra queste rientrano:
la scarsità di personale e di risorse materiali;
le carenze organizzative non evitabili dal singolo sanitario;
la complessità della patologia e delle prestazioni;
la disponibilità concreta di terapie adeguate;
le conoscenze scientifiche disponibili;
il ruolo del professionista nelle équipe multidisciplinari;
le situazioni di urgenza o emergenza.
Il legislatore intende così attribuire un rilievo espresso anche alle condizioni concrete nelle quali il sanitario si trova a operare.
È importante chiarire che una carenza organizzativa non determinerebbe automaticamente l'esclusione della responsabilità. Le circostanze dovrebbero essere valutate in relazione alla specifica condotta e ai presupposti previsti dalla norma.
E il risarcimento dei danni subiti dal paziente?
È probabilmente questo l'aspetto di maggiore interesse per chi abbia subito un danno sanitario.
Occorre distinguere due piani giuridici: la responsabilità penale e la responsabilità civile.
La prima riguarda l'eventuale commissione di un reato. La seconda riguarda l'obbligo di risarcire un danno quando ricorrono i presupposti previsti dalla legge.
L'esclusione della punibilità penale non comporta automaticamente l'esclusione della responsabilità civile.
Il disegno di legge interviene anche sull'articolo 7 della legge Gelli-Bianco, introducendo criteri espressi per valutare la colpa del professionista sanitario in sede civile, tenendo conto delle condizioni nelle quali è stata svolta la prestazione.
Non viene però introdotta una regola generale secondo cui il sanitario risponderebbe civilmente soltanto per colpa grave.
Resta inoltre ferma la disciplina dell'articolo 2236 del Codice civile per le prestazioni che comportano la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.
Il diritto del paziente a ottenere il risarcimento, quando ne ricorrono i presupposti, non viene quindi cancellato.
La responsabilità della struttura sanitaria rimarrebbe?
Sì. Il disegno di legge mantiene ferma la responsabilità della struttura sanitaria secondo la disciplina applicabile.
Questo è un passaggio essenziale, perché un danno può derivare non soltanto dalla condotta del singolo professionista, ma anche da problemi organizzativi o assistenziali imputabili alla struttura.
La distinzione tra responsabilità individuale del sanitario e responsabilità della struttura continua quindi ad avere un ruolo centrale nella valutazione dei casi di malasanità.
Cosa devono sapere oggi i pazienti?
Il disegno di legge è stato approvato dalla Camera, ma non è ancora entrato in vigore.
Le modifiche potranno diventare operative soltanto dopo il completamento dell'iter legislativo e secondo le disposizioni che saranno definitivamente approvate.
Nel frattempo, per comprendere se un evento sanitario possa dar luogo a responsabilità, rimane indispensabile ricostruire accuratamente i fatti, esaminare la documentazione clinica e valutare il nesso causale tra la condotta contestata e il danno.
La tutela del paziente non può prescindere da un'analisi giuridica e medico-legale rigorosa.
Studio Legale Salerno
L'Avv. Andrea Maria Salerno si occupa di responsabilità medica e sanitaria, con particolare attenzione alla valutazione delle condotte, all'accertamento del danno e alla tutela dei pazienti e dei loro familiari.
Per approfondire il quadro normativo e i percorsi di tutela è possibile consultare la nostra Guida alla malasanità e responsabilità medica in Sicilia.
Articolo informativo basato sul disegno di legge approvato dalla Camera il 28 ottobre 2026. Il testo è soggetto a possibili modifiche durante l'iter parlamentare.
Consulta il testo integrale del disegno di legge A.S. 2082 sul sito del Senato)

